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Imposte e tasse . In tema di Certificazione Unica (CU), con comunicato del 12.02.2015 , l'Agenzia delle entrate, al fine di semplificare la prima applicazione di questo adempimento, precisa che, per il primo anno, gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti. Pertanto, i dati dell’assicurazione Inail del 2014, che riguardano esclusivamente i lavoratori dipendenti ed alcune categorie di lavoratori assimilati, potranno, per quest’anno, continuare a essere forniti in occasione del modello semplificato 770. Allo stesso modo le certificazioni di tipologie di redditi esenti potranno non essere incluse nel flusso da trasmettere entro il 9.03.2015, ma in quello relativo al 770 semplificato da inviare entro il 31.07.2015. Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9.03.2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni. Pertanto, le certificazioni relative ad agenti, mediatori, procacciatori, “nuovi minimi” e professionisti abituali sarebbero escluse dall’obbligo di invio telematico entro termine del 9.03.2015, ma solo a condizione che i percettori siano titolari di partita Iva.